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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 3

Art. 3

1. Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:

    • a. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
    • b. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
    • c. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
    • d. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
    • e. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.

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