Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 3
Art. 31. Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
- a. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
- b. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- c. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
- d. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
- e. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.